Economia

Finanziaria. Imposta “libera” per le coop sociali. Regime Iva: ora si può scegliere.

Esenzione o 4%? La legge di bilancio approvata dal governo prevede che le imprese sociali possano valutare l’opzione più favorevole. Ecco come funziona.

di Francesco Agresti

Libertà di scelta del regime Iva di maggior favore per le cooperative sociali e i loro consorzi. La Finanziaria entrata in vigore lo scorso 1° gennaio dedica alla cooperative 10 dei 572 commi in cui quest?anno è stato diviso il primo e unico articolo. Due in particolare, il 463 e il 467, interessano esclusivamente la cooperazione sociale. Quest?ultimo prevede che, a partire dal 1° gennaio, possono essere comprese tra le prestazioni soggette all?aliquota Iva del 4% alcune di quelle di natura socioassistenziale ed educativa finora considerate esenti, se erogate da coop sociali e loro consorzi a favore di anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici e minori. Questo sia nel caso in cui siano erogate direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere.
«La nuova norma», spiega Milena Cannizzaro di Federsolidarietà-Confcooperative, «mantiene ferma, inoltre, la possibilità per le cooperative sociali, onlus di diritto, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell?articolo 10, comma 8, della legge 460/97 sulle onlus». Se quindi l?attività rientra sia nel punto 41-bis) ?allargato?, sia nell?articolo 10, la cooperativa sociale potrà scegliere se fatturare applicando l?aliquota Iva al 4% o in regime di esenzione. «La norma, infine», continua la Cannizzaro, «stabilisce un tetto massimo alle agevolazioni, prevedendo che siano concesse nei limiti di spesa di 10 milioni di euro annui. Sarà più semplice far luce su quest?ultimo passaggio non appena verranno formulati i decreti con i quali il ministero delle Finanze dovrà dare concreta attuazione alla disposizione».
La norma ha permesso di sgombrare il campo dai dubbi lasciati intatti dopo la circolare n. 43 del 2 novembre scorso dell?Agenzia delle Entrate, che stabilì come il regime Iva di esenzione per questo tipo di prestazioni erogate da coop sociali dovesse essere applicato anche se l?attività era svolta in esecuzione di un contratto di appalto, convenzione, o contratto in genere stipulato con terzi, senza peraltro indicare se le coop potevano liberamente scegliere il regime da applicare.
Altro comma dedicato alle coop sociali è il 463, che si limita ad escludere l?applicazione dei due precedenti commi che regolano il regime fiscale per le altre cooperative. La Finanziaria ha inoltre regolato (con i commi dal 460 al 466) il regime fiscale definitivo delle cooperative. In particolare (comma 460), le cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi dovranno assoggettare all?Ires il 30% degli utili destinati a riserva minima obbligatoria, percentuale che scende al 20 per le coop agricole, della piccola pesca e ai loro consorzi.
Il comma 461 dispone che le cooperative agricole che rispettano i limiti imposti dall?articolo 10 del dpr 601/73 non devono assoggettare a imposta i costi non deducibili. Il comma 462 interessa invece le coop di produzione lavoro, per le quali stabilisce che, se ricorrono i limiti previsti dall?articolo 11 del dpr 601/73, non riprendono a tassazione fra le variazioni in aumento l?Irap. Queste norme trovano applicazione dall?esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003.
Il comma 464 regola il trattamento fiscale per le cooperative non a mutualità prevalente e loro consorzi i quali, a decorrere dall?esercizio in corso al 31 dicembre 2004, possono accantonare a riserva indivisibile, se prevista nello statuto, una quota pari al 30% degli utili netti. Infine, il comma 465 pone un limite alla deducibilità degli interessi passivi. A decorrere dai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003, gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alla cooperativa o al consorzio sono deducibili solo nella misura degli interessi riconosciuti ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentata dello 0,90%.

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